Fondo Malattia

Indennità di malattia

A) Al lavoratore assente per malattia il datore di lavoro corrisponderà la segente indennità giornaliera:

– dal 4° al 20° giorno euro 33,00

– dal 21° giorno euro 39,00

B) Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell’effettivo orario settimanale prestato

C) Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario e comunque con un massimo di 180 giorni nell’anno civile (01/01/-31/12). Il lavoratore che,ammalatosi nel corso di un anno raggiunga, senza interruzione, il 180° giorno di malattia nell’anno successivo, ha diritto all’indennità per la stessa o per l’altra malattia, soltanto se tra la data del raggiungimento del periodo massimo di 180 giorni e quella di inizio del nuovo episodio morboso, ha ripreso l’attività lavorativa.

D) Per i lavoratori di nuova assunzione verrà erogata l’indennità giornaliera di malattia a decorrere dal 3° mese di assunzione.

E) L’indennità di malattia viene erogata anche al sostituto del portiere, ma limitatamente ai periodi per il quale è stato assunto.

Non è prevestista per il lavoratore l’indennità di malattia, quando la stessa dipenda dai seguenti eventi:

1. chirurgia plastica
2. infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di sostanze stupefacenti
3. pratica di pugilato, atletica pesante, rugby, bob,alpinismo,paracadutismo,deltaplano
4. tumulti popolari in cui il lavoratore abbia parte attiva
5. dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.

 

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